Art. 5.
(Diploma di operatore di DOS e istituzione del Registro nazionale).

      1. Al termine dell'iter formativo svolto presso gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 4 e previo superamento del relativo esame finale, agli allievi è rilasciato il diploma di operatore di DOS, che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui al comma 3 e abilita all'esercizio della professione.
      2. L'esame finale di cui al comma 1 è sostenuto da ogni allievo davanti ad una apposita commissione, la cui composizione è definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
      3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Registro nazionale degli operatori di DOS, alla cui tenuta e costante aggiornamento provvede lo stesso Ministero.
      4. Il Registro nazionale di cui al comma 3 è suddiviso in elenchi per le singole discipline riconosciute.
      5. L'operatore di DOS può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.